Fondamentale per ottenere l'agevolazione fiscale è il vincolo di pertinenzialità, che si può evincere dal Permesso di Costruire o altro titolo edilizio.
Non esiste invece alcun legame con la prima casadel richiedente, quindi si può chiedere il bonus anche per il garage di pertinenza di una seconda casa oppure per più box pertinenti a di una stessa o a diverse abitazioni.
Tra le spese detraibili, nel caso della costruzione di un box auto, ci sono:
• spese professionali sostenute per la progettazione dell'intervento e la richiesta di titoli autorizzativi;
• spese per l'esecuzione dei lavori;
• spese per il pagamento di imposte, diritti di segreteria e oneri di urbanizzazione.
Sono invece escluse le spese per l'acquisto dell'area su cui edificare l'autorimessa.
Detrazione 50% per acquisto di box auto pertinenziale
È possibile fruire della detrazione anche per l'acquisto di box auto già realizzati.
La detrazione non è però commisurata al costo di acquisto, ma a quello della sua realizzazione,per cui è necessario farsi rilasciare dal venditore un'attestazione da cui si evinca tale costo, scorporando quindi l'utile di vendita.
Ne consegue, pertanto, che non è possibile fruire di quest'agevolazione nel caso di acquisto fatto presso un privato o un'impresa non identificabile con il costruttore stesso.
Facciamo un esempio: acquistiamo un box auto al prezzo di 30.000 euro più Iva; dall'attestazione fornita dal costruttore risulta un costo di costruzione di 20.000 euro. La detrazione sarà pari a 10.000 euro (50% di 20.000).
Anche in questo caso è essenziale l'esistenza del vincolo di pertinenzatra l'autorimessa e l'abitazione.
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che sono detraibili anche le spese notarili per definire tale vincolo.
Con la risoluzione 38/E del 2008 la stessa Agenzia aveva precisato che le detrazioni non possono essere riconosciute se il pagamento è stato fatto prima della stipula dell'atto di compravendita e senza aver registrato un preliminare di vendita da cui emerga che il box auto sia un bene al servizio di un'abitazione.
Con la risoluzione n. 7/E del 13 gennaio 2011, invece, ha precisato che nel caso in cui prima della stipula definitiva dell'atto di compravendita siano stati versati degli acconti pagati con bonifico, lo sconto viene riconosciuto anche su questi acconti purché esista un preliminare di vendita registrato da cui risulti chiaramente il vincolo di pertinenzialità dell'autorimessa rispetto alla casa di proprietà.
In caso contrario, cioè in assenza di registrazione del compromesso, non può essere riconosciuto il bonus perché non esiste un documento comprovante tale vincolo.
La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui la data del bonifico è la stessa della stipula dell'atto notarile, purchè il pagamento sia stato fatto in un orario precedente.
Infatti, anche se il legame con l'abitazione non è definito al momento del pagamento, la pertinenzialità viene riconosciuta se l'atto è stipulato nel medesimo giorno.
Cosa fare per ottenere la detrazione 50% per costruzione o acquisto di box auto pertinenziale
Gli adempimenti previsti per ottenere il bonus fiscale sono analoghi a quelli previsti per gli interventi di ristrutturazione.
Pertanto, i pagamenti potranno essere fatti unicamente con bonifici bancari o postali, cosiddettiparlanti, da cui risulti:• la causale del versamento (detrazione ex articolo 16-bis del DPR 917/1986);• l codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (beneficiario della detrazione);• il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.Gli istituiti di credito, comunque, hanno predisposto appositi moduli per tale tipo di bonifico, anche per quelli da effettuare tramite home banking.Per ottenere la detrazione non è necessario effettuare una specifica richiesta, ma è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi, i dati catastali identificativi dell'immobile.È poi necessario conservare, ai fini di un eventuale controllo, tutti i documenti relativi alla spesa da detrarre, quali copia delle fatture e dei bonifici, eventuali permessi edilizi, atto di vendita e attestazione del costruttore nel caso dell'acquisto.